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Intervento in alcuni procedimenti civili

Riguardo ad alcune specifiche controversie regolate dal diritto civile, quando cioè si discute di violazioni di diritti che non costituiscono reato, è previsto dalla legge che il Pubblico Ministero intervenga nel relativo procedimento. Questo avviene, in linea del tutto generale, per l’esistenza di un interesse pubblico particolarmente intenso all’esatta osservanza della legge in determinate materie. Il Pubblico Ministero rappresenta qui gli interessi della comunità, che, per la natura e l’oggetto della questione, potrebbero non essere sufficientemente assicurati attraverso l’azione delle parti private che agiscono nel giudizio.

È quanto avviene, ad esempio, nelle cause di separazione e di divorzio.

In alcuni casi il Pubblico Ministero può direttamente promuovere il procedimento civile, come nei casi di necessaria tutela delle persone deboli che, per motivi fisici o psichici, non sono in grado di curare i propri interessi. Si allude qui ai procedimenti di interdizione, di inabilitazione o di nomina dell’amministratore di sostegno.

Il Pubblico ministero, infine, può anche promuovere le richieste di fallimento di imprese commerciali che versano in condizioni d’insolvenza.