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Partecipazione al processo penale

Se il magistrato del Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, ritiene che vi siano prove della commissione del reato da parte di uno o più soggetti specifici, formula per iscritto un’accusa (tecnicamente: un‘imputazione), esercitando l’azione penale, secondo diverse modalità. Tutte le varie procedure (citazione diretta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, udienza preliminare, ecc.) sono attivate, appunto, con un atto di esercizio dell’azione penale e hanno la stessa fondamentale funzione: il Pubblico Ministero chiede ad un giudice, indipendente ed imparziale, di accertare se le prove raccolte siano tali da giungere ad una condanna o ad un’assoluzione dell’imputato.

Tale procedura di verifica richiede la necessaria partecipazione dell’imputato e del suo difensore oltre che del Pubblico Ministero, il cui compito è quello di sostenere le ragioni dell’Ufficio di Procura, il che è naturale, visto che è stato lo stesso Pubblico Ministero a promuovere il processo. Ciò non vuol dire che, a seconda dell’andamento del giudizio, il magistrato in questione non possa cambiare idea, e dunque sollecitare egli stesso l’assoluzione dell’imputato. Il dovere del Pubblico Ministero non è quello di ottenere una condanna, ma di concorrere alla deliberazione di una giusta sentenza.