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Esecuzioni delle sentenze penali

Quando il processo è finito con la formazione di una sentenza irrevocabile (o, come si dice, «passata in giudicato»), è necessario dare esecuzione alla sentenza medesima (cioè attuarne le statuizioni). L’esecuzione è in particolare un procedimento, regolato con norme proprie e con rispetto delle garanzie dell’interessato, che porta all’applicazione effettiva delle sanzioni penali stabilite in sentenza, nei modi e tempi previsti dalla legge. È proprio il Pubblico Ministero, una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, a curarne l’esecuzione, calcolando il periodo di pena da scontare in carcere o nelle forme alternative previste dalla legge ed emettendo il relativo provvedimento coercitivo. Se si determina una qualunque controversia, si avvia un procedimento di esecuzione, innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, e il Pubblico Ministero vi partecipa in contraddittorio con la difesa del condannato o della persona comunque interessata. La questione viene risolta ed il Pubblico Ministero orienta l’esecuzione in senso conforme.