Legalizzazioni di documenti e apostille
La legalizzazione è una formalità con cui il Procuratore della Repubblica attesta l’autenticità della firma e della qualità del firmatario (notaio o funzionario giudiziario) di atti redatti in Italia da far valere all’estero davanti ad autorità straniere.
Consiste, in particolare, nell'apposizione della sottoscrizione del Pubblico Ministero su:
- atti notarili;
- certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari (certificato penale, carichi pendenti, asseverazioni).
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 l’adempimento richiesto è l'apostille, una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato e che non richiede altre formalità.
L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).
Per tutti gli altri Paesi si effettua la legalizzazione, che consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento.
AVVERTENZA: Si tenga presente che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, allo scopo consultare la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.
Normativa
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (il testo è reperibile all'indirizzo www.hcch.net: cliccare "conventions" oppure digitare nel campo ricerca la parola apostille)
Artt. 15 e 17, Legge 04.01.1968 n. 15; art. 4, Legge 11.03.1971; Art. 33 (L) D.P.R. 445/2000
Chi può richiedere
L’interessato o un suo delegato.
Dove
Per atti giudiziari e notarili:
Ufficio del Casellario
Piano Terra
Per altri atti amministrativi:
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Come si richiede
L'interessato deve depositare l'atto da legalizzare o apostillare comprensivo degli eventuali allegati.
Per la legalizzazione di atti amministrativi in lingua originale occorrerà:
- la legalizzazione dell'originale da parte della Prefettura;
- la traduzione e asseverazione della traduzione in Tribunale;
- la legalizzazione in Procura della Repubblica secondo le norme previste.
Tempi
L’atto legalizzato o apostillato può essere ritirato il giorno dopo la richiesta.
Costi
- Il visto da parte del Consolato dello Stato straniero in Italia è a pagamento
- Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 19,87), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
Modulistica
Non prevista
Elenco paesi che hanno aderito alla Convenzione Aja
Elenco in ordine alfabetico:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Capo Verde, Ceca Repubblica, Cina, Hong Kong, Macao, Cipro, Colombia, Corea (Sud), Croazia, Danimarca, Dominica, Dominicana Repubblica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Figi, Finlandia, Francia, Comore, Guadalupa, Guayana francese, Isole Wallis e Futuna, Martinica, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, Polinesia francese, Riunione, St. Pierre e Miquelon, Gibuti, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Maurizio, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi, Aruba, Curaçao, Sant’Eustachio e Saba, Sint Maarten, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Guernesey, Guiana britannica, Isola di Man, Isole Caimane, Isole Falkland, Isole Gilbert e Ellice, Isole Salomone britanniche, Isole Turche e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey, Montserrat, Nuove Ebridi, Rodesia del Sud, Sant’Elena, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vanuatu, Venezuela.