Informazioni per i testimoni
Cos'è
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo penale può essere citata e sentita in qualità di testimone.
In particolare:
- la persona informata sui fatti è chiamata a rendere dichiarazioni durante le indagini, di fronte al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria al tal fine delegata;
- il testimone è chiamato a rendere dichiarazioni durante il processo, di fronte al Giudice.
L'atto di intimazione per comparire quale testimone in un causa penale o civile dinanzi al Tribunale contiene gli estremi della causa per cui è stata ammessa la prova testimoniale, nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'aula nella quale il testimone dovrà presentarsi per rendere la testimonianza.
Una persona citata come testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice che ha disposto la citazione. La mancata presentazione senza un legittimo impedimento può comportare l’accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria e l’applicazione di una sanzione pecuniaria nonché la condanna alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Detta condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.
In quel caso, se per gravi e giustificati motivi, al testimone fosse impossibile comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, egli deve comunicare tempestivamente l'impossibilità della comparizione inviando una comunicazione scritta (lettera, fax) alla cancelleria della Sezione del Tribunale indicata nell'atto di citazione oppure, nel caso di processo civile, contattando lo studio legale che ne ha chiesto la citazione. Nel caso di processo civile, se il luogo di residenza è distante dal Tribunale in cui si deve testimoniare, il testimone può comunicare la preferenza ad essere sentito, per prova delegata, presso il Tribunale del luogo di residenza.
Se una persona è citata come persona offesa non è obbligata ad intervenire in udienza davanti al giudice.
Normativa
DPR 115/2002; art. 142 disp. att. c.p.p. ; art. 255 c.p.c. ; art. 372 c.p.
Chi può richiedere
La persona che ha assistito ad un fatto o che comunque ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo civile o penale e che ha ricevuto un atto di intimazione da parte del Tribunale.
Dove
Tribunale – Cancelleria del Giudice competente per il procedimento.
Come si richiede
Il testimone non residente nel Comune di Castrovillari ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica se autorizzato dal Giudice.
Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso), produrre la seguente documentazione che dovrà essere depositata o inviata all'autorità presso cui si è chiamati a testimoniare:
- l’attestazione di partecipazione all’udienza (rilasciata, su richiesta, dal cancelliere presente in aula);
- l’atto di citazione a testimoniare con relativa di notifica in originale;
- i biglietti di viaggio (per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l’autorizzazione del Giudice);
- la domanda in carta semplice richiesta di rimborso da parte del testimone;
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento;
- la copia del documento d’identità del richiedente.
Le istanze incomplete oppure prive della documentazione indicata o con documentazione non in originale saranno implicitamente respinte.
I testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste; dopo aver reso la testimonianza, al testimone sarà rilasciata dal cancelliere d'udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
Le spese di viaggio spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte sono quantificate dal funzionario che emette l'ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione. Le modalità di richiesta restano le stesse.
La liquidazione della spesa avviene senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e la completa documentazione di spesa sia stata trasmessa alla cancelleria del Giudice.
Tempi
L’ordine di pagamento per i testimoni è emesso entro 30 giorni, poi l’effettivo pagamento dipende dalla Corte d’Appello di Catanzaro (che emette il mandato di pagamento) o dalla parte che ha richiesto la citazione, a cui è inviato l’ordine di pagamento.
Costi
Esente