Ricezione delle notizie di reato
Cos'è
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:
- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
- se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
La revoca della querela prende il nome di remissione. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.
L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d’intervento, l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:
- deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio;
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.
Normativa
Artt.336 e 340 c.p.p. (querela)
Chi può richiedere
L’interessato.
Dove
Ufficio Accettazione
2° Piano
È possibile, inoltre, l’invio tramite protocollo informatico o tramite PEC all’indirizzo dirigente.procura.castrovillari@giustiziacert.it.
Per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile rivolgersi anche a:
- ai Commissariati della Polizia di Stato;
- alle Stazioni Carabinieri;
- ai Comandi della Guardia di Finanza;
- ai Comandi della Polizia Municipale;
all’ufficiale di Polizia Giudiziaria di Turno presso la Procura della Repubblica.
Come si richiede
Le denunce, le querele e gli esposti vanno presentate personalmente dal sottoscrittore con allegata fotocopia del documento di identità. La sottoscrizione va effettuata alla presenza del Cancelliere.
Nel caso di presentazione da parte di persona diversa dal sottoscrittore deve essere allegata procura speciale con firma autenticata. Se il depositante è il difensore del denunziante-querelante, deve essere allegata nomina a difensore di fiducia e procura speciale autenticata dal difensore stesso.
NB: Allo stato attuale, le denunce, querele e esposti diretti alla Procura non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail (salvo non sia posta certificata), non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.
Denuncia
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta e deve contenere l'esposizione dei fatti.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
Querela
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
Tempi
La denuncia, la querela e l’esposto sono recepiti immediatamente.
Costi
Esente
Modulistica
Non prevista