Rilascio copie di atti processuali
Cos'è
E’ possibile visionare ed ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico (CD):
- dei procedimenti in deposito nella Segreteria del Dibattimento perché in attesa o in corso di giudizio;
- degli atti depositati dal Procuratore con avviso alle parti;
- dei procedimenti in archivio, su autorizzazione del Procuratore.
Normativa
Art. 116 c.p.p.
Chi può richiedere
Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale.
Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. ed ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti.
Dove
Ufficio Accettazione
2° Piano
Come si richiede
Le copie devono essere richieste presentando:
- la domanda in carta libera o il modulo di richiesta compilato;
- la fotocopia del documento d’identità;
- l’eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;
- l’atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore).
Tempi
Le copie richieste con urgenza sono rilasciate dopo 3 giorni lavorativi. Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate dopo 7 giorni lavorativi
Costi
- Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd Tabella dei diritti di copia)