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Rilascio copie di atti processuali

Cos'è

E’ possibile visionare ed ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico (CD):

  • dei procedimenti in deposito nella Segreteria del Dibattimento perché in attesa o in corso di giudizio;
  • degli atti depositati dal Procuratore con avviso alle parti;
  • dei procedimenti in archivio, su autorizzazione del Procuratore.

Normativa

Art. 116 c.p.p.

Chi può richiedere

Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale.

Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. ed ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti.

Dove

Ufficio Accettazione

2° Piano

Come si richiede

Le copie devono essere richieste presentando:

  • la domanda in carta libera o il modulo di richiesta compilato;
  • la fotocopia del documento d’identità;
  • l’eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;
  • l’atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore).

Tempi

Le copie richieste con urgenza sono rilasciate dopo 3 giorni lavorativi. Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate dopo 7 giorni lavorativi

Costi

  • Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd Tabella dei diritti di copia)